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NEWS

Con il 1 gennaio è iniziato un nuovo triennio formativo che terminerà il 31 dicembre 2025.

Viste le nuove disposizioni che prevedono sanzioni e mancata copertura assicurativa, consigliamo a tutti i colleghi di acquisire un numero di crediti ECM sufficienti, ad assolvere l’obbligo formativo triennale.

Per facilitare il vostro compito, anche quest’anno garantiamo ai nostri iscritti un’assistenza a 360° sull’aggiornamento professionale obbligatorio (ECM) attraverso la nostra ormai collaudata SEGRETERIA ECM all’indirizzo mail:

infoecm.ordms@gmail.com

Il video è stato caricato su youtube e questo è il link:

 

 Notizie recupero ECM Massa Carrara


NORMATIVA ECM

I professionisti sanitari hanno l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L'obbligo formativo è triennale per gli iscritti agli Ordini dei Farmacisti. L'obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. 

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni.

I CREDITI ECM possono essere acquisiti tramite Corsi Residenziali, FAD (formazione a distanza) o Webinar accreditati da Provider autorizzati dal MINSAL tramite l’AGENAS e devono ricoprire minimo il 40% dell’Obbligo Formativo triennale.

La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all'estero e autoformazione (lettura di riviste scientifiche, lettura di capitoli di libri e di monografie NON accreditati come eventi formativi ECM). Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento crediti all' Ordine di appartenenza utilizzando gli appositi moduli. Ipotesi ulteriori di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni possono essere individuate da Federazioni ed Ordini (la Fofi ha individuato le seguenti tipologie: riunioni del Consiglio Nazionale o Assemblee degli Iscritti ove si trattano temi di aggiornamento professionale; Corsi/Incontri/Eventi di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi da Federazione, Ordini, Associazioni professionali, da Società scientifiche, Fondazioni o altri soggetti con esperienza in campo sanitario; attività di volontariato svolta dai farmacisti italiani; lettura di pubblicazioni ufficiali della Fofi; attività svolta negli organismi locali di vigilanza sulle farmacie), anche per queste attività la domanda di riconoscimento dei crediti deve essere presentata all'Ordine di appartenenza.

I crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo. I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.

Esoneri ed Esenzioni

L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario. L'esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell'esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso. I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all'esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno. Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

L'esenzione è una riduzione dell'obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell'attività professionale. Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale. L'esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I casi in cui può essere richiesta l'esenzione sono elencati nel capitolo 4 del Manuale e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale. Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento esonero o esenzione utilizzando l'apposito modulo (esonero ECM 09esenzione ECM 10).

L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.Aps, l'Ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. L'anagrafe crediti ECM Co.Ge.Aps non è aggiornata in tempo reale perchè esiste un naturale disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM con quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider accreditati e relativo transito dei dati nel database sul suddetto sito del CoGeAPS. Infatti, il Provider effettua la rendicontazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD (quindi, non dalla data nella quale il farmacista ha conseguito i crediti) e soltanto successivamente l’Age.Na.S. trasmette al citato sistema informatico del Consorzio il flusso dati con i crediti conseguiti.

NOVITA'

Recupero crediti non maturati nei trienni 2014-2016 ; 2017-19 e 2020-22

La Commissione nazionale per la formazione continua, ha stabilito, con delibera n. 1/2025, che:

 Art. 1 (Recupero triennio 2020-2022)

L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026.

Art.2 (Crediti compensativi)

I “crediti compensativi” sono i crediti utili al soddisfacimento dell’obbligo formativo, eccedenti l’obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio.

Per i professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, la certificazione per i suddetti trienni è subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.

Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017- 2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Cogeaps, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 .

Art.3 (Premialità)

I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio. Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua

 

Il certificato triennale ECM, è l'unico documento che valida l'ottemperanza alla legge sull'Educazione Continua in Medicina da parte dell'operatore sanitario in quanto ratifica l'attinenza e il numero dei crediti acquisiti con la propria professione e viene rilasciato dall'Ordine professionale di appartenenza previa richiesta dell'interessato (ECM modulo 12 - Richiesta certificazione assolvimento obbligo formativo)

Si ricorda che l'Ordine si avvale di una Segreteria ECM (infoecm.ordms@gmail.com) che effettua, su richiesta, anche l'inserimento di eventuali ESONERI/ESENZIONI per MALATTIA - MATERNITA' - MASTER – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NON ACCREDITATI ECM – TUTORAGGIO ETC. e supporta tutti gli iscritti in caso di criticità.

Allegati: